INFORTUNIO DAVANTI ALLA SCUOLA: SI PUÒ RICHIEDERE UN RISARCIMENTO?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19160, ci informa che la responsabilità della scuola è circoscritta agli edifici interni: finché lo studente non entra fisicamente nell’edificio, la responsabilità della sua persona e della sua incolumità è a carico di chi lo accompagna. Approfondiamo insieme il caso, prendendolo in esame.

IL CASO: UN INFORTUNIO SULLA SCALINATA ESTERNA DELL’ISTITUTO

Il caso parla di una giovanissima studentessa di terza elementare che, cadendo sulla scalinata della scuola, ha riportato gravi lesioni a volto e dentatura. I genitori, dopo aver sostenuto spese mediche e dentistiche onerose, hanno richiesto il risarcimento del danno patito al Ministero dell’Istruzione. L’infortunio, infatti, sarebbe avvenuto a causa delle pessime condizioni di mantenimento dei gradini, scivolosi e instabili.

LA SENTENZA

Con la sentenza n. 19160/12, la Corte di Cassazione chiarisce alcuni aspetti fondamentali in materia di attribuzione di responsabilità per infortunio. Secondo i Giudici, nel caso preso in esame, l’alunna non si trovava dentro l’edificio e, pertanto, la responsabilità della sua salute fisica ricadeva sui suoi accompagnatori (i genitori, presumibilmente). Secondo la Corte, dunque, i responsabili si scoprono i genitori e non il Ministero della Salute:

“Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode”.