AUTO DI LAVORO: DANNO DA FERMO TECNICO

NON TUTTI SANNO CHE E’ UNA VOCE DI DANNO CHE ANDREBBE RISARCITA

Sei coinvolto in un incidente stradale e, oltre al danno riportato dall’auto, sei costretto anche a lasciarla dal carrozziere per le riparazioni dovute. Scomodo, ma estremamente problematico se con l’auto ci lavori! Che fare, allora? Puoi richiedere ed ottenere il danno da fermo tecnico

Il danno da fermo tecnico viene riconosciuto a tutti coloro che non possono utilizzare l’auto a causa dei danni riportati nell’incidente, e che si aggiunge al danno materiale subìto dal veicolo stesso.

Quantificare il danno da fermo tecnico

L’entità del danno viene quantificata in base ai tempi tecnici necessari per riparare il veicolo, ma non è l’unico punto da tenere in considerazione.

Parte della quantificazione deriva anche dal manifestarsi di

  • danno emergente: eventuali “spese vive” che il proprietario del veicolo deve sostenere per far fronte alla situazione di emergenza (come, ad esempio, noleggiare un’altra auto, utilizzare i mezzi pubblici/taxi, costi di trasporto o di deposito, il bollo, etc.);
  • danno da lucro cessante: una perdita, derivata dall’indisponibilità ad utilizzare l’auto. Questo, in poche parole, crea un grave danno di tipo materiale per il proprietario (ad esempio, l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro per la mancanza del mezzo di trasporto).

Provare il danno o no?

I giudici hanno pareri discordanti in merito alla prova da fornire per dimostrare il danno da fermo tecnico:

  • l’orientamento più classico prevede che il danno non venga dimostrato perché automatico. L’importante ai fini del riconoscimento del risarcimento è che il danneggiato sia stato privato del’auto per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, poiché il mezzo continua ad essere, anche durante la sosta forzata, fonte di spese;
  • l’orientamento più moderno, che sta prendendo piede recentemente, vede invece necessario il fornire la prova specifica della perdita economica subita. Tale tipo di risarcimento viene quindi riconosciuto solo se la perdita patrimoniale che ne deriva può essere provata.