COLPO DI FRUSTA: QUANDO E PERCHÉ L’ASSICURAZIONE DEVE SEMPRE RISARCIRE

Il colpo di frusta è uno dei danni più comuni in caso di incidente stradale, soprattutto nell’eventualità di un tamponamento. Se in seguito a un sinistro l’automobilista subisce un colpo di frusta e questo viene accertato dai medici, la compagnia assicuratrice non può negare il risarcimento, pur in assenza di esami strumentali (come le radiografie) a provarlo.

LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE: OBBLIGO DI RISARCIMENTO

A stabilirlo è il giudice di pace di Venezia con la sentenza n. 769/2016, che ha condannato una compagnia al risarcimento del danno e delle spese e alla segnalazione all’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Secondo il giudice di pace di Venezia, infatti, ai fini del il risarcimento è sufficiente l’accertamento clinico da parte di un medico. La sentenza emessa condanna la compagnia assicuratrice proprio perché si è rifiutata di risarcire direttamente il danno da colpo di frusta, pretendendo la visione degli esami radiologici per valutare la risarcibilità del danno stesso.

RADIOGRAFIA: OBBLIGATORIA O MENO PER IL RISARCIMENTO?

Rimane comunque qualche dubbio legato all’interpretazione della riforma del 2012, per la quale il colpo di frusta (e altre lesioni da incidente stradale di lieve entità) può essere liquidato dalla compagnia assicurativa solo a seguito di riscontro medico-legale che accerti l’effettiva esistenza del danno. Tale“riscontro medico-legale” da cui deve risultare “strumentalmente accertata” l’esistenza della lesione deve necessariamente prevedere l’uso di macchinari specifici? La compagnia assicuratrice in esame, come molte altre, ha interpretato il decreto legge in senso restrittivo: la lesione di lieve entità può essere risarcita solo dopo la rilevazione da parte di un macchinario specifico, in questo caso la radiografia.

IL MEDICO LEGALE COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO DA COLPO DI FRUSTA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18873 del 2016, ha invece aperto a un’interpretazione più estesa del decreto: è il medico legale a essere competente nella valutazione del danno da rimborsare, e non il macchinario in sé, che serve solo da ausilio allo specialista. Nel caso specifico del colpo di frusta, il giudice di pace di Venezia ha stabilito un principio molto interessante: gli esami radiologici non influiscono sulla liquidazione del danno, perché per loro natura “non riescono a rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali“. In altre parole, con il colpo di frusta raramente si verificano delle lesioni visibili tramite radiografia.