INFORTUNIO IN ITINERE: QUANDO SCATTA IL RISARCIMENTO?

Infortunio in itinere: che cos’è?

Con infortunio in itinere si intende il danno risarcibile subìto da un lavoratore durante il “normale tragitto” che egli compie, all’andata e al ritorno, dal luogo della propria abitazione a quello di lavoro entro un ragionevole lasso di tempo. Una recente circolare Inail ha inoltre precisato che per “percorso normale” si intende quello effettuato a orari confacenti con quelli lavorativi.

Il risarcimento dei danni scatta dei confronti dell’INAIL anche quando il lavoratore utilizzi, per raggiungere il proprio luogo di impiego, un mezzo di trasporto privato, ma solo in assenza di mezzi pubblici che coprano percorso e fascia oraria.

L’infortunio in itinere si ritiene così risarcibile anche in caso di:

  • deviazioni o interruzioni effettuate per ragioni di necessità o per attuare un ordine del superiore;
  • lesioni subìte a causa di aggressione/furto
  • lesioni e danni subìti subìti in bicicletta.

IN QUALI OCCASIONI VIENE RISARCITO IL DANNO DA INFORTUNIO IN ITINERE?

La Corte di Cassazione specifica che un danno può essere risarcito come “infortunio in itinere” solo se il percorso si dimostra essere strettamente necessario a raggiungere il luogo di lavoro, o per tornare da questo alla propria abitazione.

L’ottenimento del risarcimento, tuttavia, viene influenzato anche dalla verifica delle condizioni climatiche e dalla conformazione dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, dallo stato psico-fisico del danneggiato, dal rispetto del Codice delle Strada.

QUANDO L’INAIL NON È COSTRETTA A RISARCIRE L’INFORTUNIO?

Benché scatti anche se l’infortunio è dovuto a colpa del lavoratore, il risarcimento non copre le ipotesi in cui sussistano dei comportamenti non conformi alla legge. Il risarcimento del danno è escluso per gli infortuni causati:

  • da abuso di psicofarmaci e alcolici
  • da utilizzo di sostanze stupefacenti (non a fini terapeutici)

Ma attenzione! L’indennizzo offerto dall’Inail non copre l’intero danno subito dal lavoratore, ed il danneggiato non potrà cumulare l’indennizzo Inail con quello già ricevuto dalla propria compagnia assicurativa.

[Fonte: Studio Cataldi]

[1] Sentenza n. 14028/ 2016