NCIDENTE IN AUTOSTRADA E ANIMALI SELVATICI: CHI È RESPONSABILE?

CHE FARE IN CASO DI INCIDENTE CAUSATO DA FAUNA SELVATICA

  • Dopo un incidente deve essere immediatamente garantita la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. 
  • Se in un incidente è deceduta della fauna selvatica, il conducente è tenuto ad avvisare entro 24 ore il rettore della riserva, il guardiacaccia responsabile di zona o il Servizio Forestale
  • In caso di animali feriti: anche in caso di fuga, l’animale potrebbe essere rimasto ferito e morire poco dopo. L’animale ferito rappresenta un pericolo per gli utenti della strada e si deve pertanto contattare immediatamente i Vigili del Fuoco. E’ importante NON TOCCARE mai l’animale ferito!

Affrontiamo nuovamente il tema degli incidenti stradali causata dalla presenza di animali selvatici sul percorso stradale, e della relativa responsabilità circa il risarcimento danni. La Corte di Cassazione è tornata a far luce in tal senso con la sentenza n. 11785 del 12 maggio 2017., questa volta con particolare riguardo ai sinistri che si verificano sulle autostrade.

In tali situazioni il danneggiato che intenda ottenere il risarcimento è tenuto a fornire unicamente la prova che tale incidente si sia verificato in autostrada, a seguito della collisione con un animale selvatico.

Spetta invece alla società che gestisce l’autostrada dimostrare che l’ingresso di selvaggina sulla carreggiata sia stato determinato da un fatto imprevedibile ed inevitabile. Di conseguenza, qualora quest’ultima non riesca a provare il caso fortuito, dovrà essere condannata a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica.

limiti e responsabilita’ del gestore autostradale

Nel caso di incidente autostradale causato dalla presenza in carreggiata di fauna selvatica, viene applicata la normativa in tema di responsabilità per le cose in custodia (art. 2051 c.c.). Tale responsabilità, ricordano gli ermellini, ha natura oggettiva: il soggetto che ha la cosa in custodia (in questo caso, l’autostrada) è tenuto ad assumersi tutti i rischi per i danni che la stessa possa arrecare a terzi, senza necessità di un accertamento in merito alla sua colpa.

In altre parole, tale forma di responsabilità presuppone solamente la sussistenza di un nesso tra il danno subito e la cosa oggetto di custodia: posto che il danneggiato possa fornire tale prova acquista il diritto a vedersi risarcire il danno, a meno che il custode non fornisca la prova che questo si è verificato per cause inevitabili ed imprevedibili.

Tornando allo specifico caso di incidente in autostrada causato dalla presenza di animali lungo il percorso, al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto il guidatore dovrà solamente fornire la prova che tale incidente si sia verificato in autostrada e a seguito della collisione con un animale selvatico.

incidente su strada urbana ed extraurbana: che cambia?

Perché tale sentenza riguarda soltanto i sinistri avvenuti in autostrada? A differenza delle strade urbane ed extraurbane, le autostrade consentono infatti una percorrenza veloce la quale, per sua natura, richiede che vengano garantiti elevate standard di sicurezza.

Di conseguenza spetta alla società concessionaria del tratto autostradale svolgere un’adeguata attività di vigilanza in funzione di prevenzione e di eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti, ad esempio mediante la predisposizione di una recinzione a margine della carreggiata, tale da impedire l’ingresso di persone o cose.

Diverso è il caso in cui l’incidente stradale sia stato provocato dalla presenza di fauna selvatica su strade urbane ed extraurbane di competenza comunale, provinciale o regionale.

Anche in tali situazioni l’obbligo di garantire la sicurezza della viabilità a margine delle zone frequentate dalla selvaggina grava sull’ente proprietario della strada. Pertanto, se lo stesso non può recintare la sede stradale (come invece avviene in autostrada) lo stesso dovrà quantomeno predisporre idonea segnaletica in tutti quei tratti in cui sia possibile l’attraversamento di selvaggina, ovvero adottare adeguate tecniche di captazione della stessa verso aree boschive distanti dai centri abitati.

Qualora tali precauzioni non siano attuate (ad esempio, se tale segnaletica non viene posizionata) l’automobilista che abbia subito un danno a causa della presenza in carreggiata di un animale selvatico, potrà chiedere il risarcimento all’Ente competente.