INCIDENTE STRADALE: IL PASSEGGERO VA RISARCITO PER INTERO

NESSUNA RIDUZIONE DEL RISTORO PER CONCORSO DI COLPA!

l terzo trasportato che subisca danni in un incidente stradale può ottenere un risarcimento integrale e non parziale da ciascuno dei conducenti corresponsabili. In alternativa, può decidere di esercitare l’azione giudiziaria contro uno solo di questi, al fine di ottenere l’intero ristoro per i danni subìti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15313/2017, ha accolto il ricorso di una donna vittima di un incidente stradale che si è vista ridurre il risarcimento spettante a causa del concorso di colpa tra i conducenti coinvolti.

Nessuna riduzione al terzo trasportato

In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata può avvalersi della presunzione ex art. 2054 per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054, comma primo, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.

COSA DICE IL CODICE CIVILE:
ART. 2054

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.”

remissione tacita del debito?

Il fatto che la vittima del danno autostradale, trasportato su uno dei veicoli coinvolti, avvii un’azione giudiziaria nei confronti di uno solo dei conducenti, al fine di richiedere l’intero risarcimentonon implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti dei corresponsabili del danno, né una rinuncia alla solidarietà.