La Corte di cassazione, con la sentenza 7513 della Terza sezione civile del 27 marzo 2018, mette nero su bianco 10 punti cui il giudice dovrebbe attenersi nella valutazione del diritto alla liquidazione prima e nella determinazione del suo importo poi.
La sentenza chiarisce innanzitutto che l’ordinamento disciplina soltanto due categorie di danni, quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
In sede istruttoria il giudice deve cercare il più possibile di evitare automatismi, procedendo in concreto all’accertamento dell’esistenza dei pregiudizi affermati dalle parti, aprendo all’ingresso di tutti i mezzi di prova.
A dovere essere verificato, in particolare, è il cambiamento delle condizioni della vittima, rispetto alla vita condotta prima dell’evento illecito.
È il caso, per esempio, dei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali che sono collegate alla perdita subita.
Quanto alla misura del risarcimento, il valore standard previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme può essere aumentato solo in presenza di conseguenze del tutto anomale.
Non rappresenta allora, sottolinea la Cassazione, una duplicazione, l’abbinamento al “tradizionale” risarcimento del danno biologico di una somma di ristoro dei pregiudizi che non hanno un fondamento medico-legale rappresentanti da forme di sofferenza interiore (come il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Pertanto, la Corte ha negato il diritto a un risarcimento aggiuntivo: ha ammesso il fatto che la vittima, a causa dell’infortunio subito, è stata costretta a ridurre le proprie frequentazioni, con un danno alla vita sociale, ma ha precisato che questo pregiudizio è compreso nel danno alla salute e che quindi non fosse dovuto nulla di più rispetto a quel 38% di invalidità rapportato all’età.
I danni alla vita di relazione, quindi, sono in qualche modo naturale effetto di un danno alla salute e comuni a tutte le persone che si trovano in quella situazione, tanto da rendere improponibile una qualche forma di personalizzazione della somma liquidata.